STATUTO USSI FVG “MARCO LUCHETTA” (26 FEB.2013)
COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO 1
Comma 1: E’ costituito dal 1946 il Gruppo Regionale Giornalisti Sportivi del Friuli Venezia Giulia, ora intitolato a Marco Luchetta, dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), gruppo di specializzazione che opera nell’ambito e nella disciplina della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) ed è riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale Associazione Benemerita. Il Gruppo aderisce all’Association Internationale Presse Sportive (A.I.P.S.).
Comma 2: Lo Statuto è in armonia con lo Statuto nazionale dell’USSI ed è approvato dal Consiglio direttivo nazionale dell’USSI.
ARTICOLO 2
Comma 1: Il Gruppo FVG nasce ed opera nel territorio di competenza dell’Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia.
Comma 2: E’ composto da giornalisti professionali e giornalisti collaboratori iscritti alla stessa Associazione regionale e in regola con il pagamento delle quote annuali.
ARTICOLO 3
Comma 1: Il Gruppo FVG è senza fine di lucro ed è retto da norme statutarie in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico della partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
Comma 2: Il Gruppo FVG, nella propria autonomia organizzativa ed amministrativa, ha lo scopo di:
- a) riunire i giornalisti che in via continuativa e/o prevalente esercitino la professione nell’ambito del settore dello sport;
- b) operare per il massimo riconoscimento e per la crescita del giornalismo sportivo e per la migliore tutela di tutti i giornalisti sportivi, anche promuovendo, a tale fine, l’aggiornamento tecnico professionale dei propri iscritti e il loro arricchimento culturale;
- c) impegnarsi a sostenere attivamente le iniziative della F.N.S.I. e delle AA. RR. SS. – di queste procurandosi il patrocinio e la tutela, quando del caso – a difesa dei principi del patto federativo e a tutela della dignità professionale, anche a mezzo della corretta applicazione del contratto collettivo nazionale relativo al lavoro giornalistico
- d) promuovere e sostenere ogni iniziativa ritenuta utile al processo di potenziamento dello Sport in tutte le sue componenti, con riferimento ad una moderna concezione dello Sport stesso quale strumento di sviluppo e di emancipazione sociale;
- e) alimentare e favorire una particolare attività sportiva tra gli associati.
ARTICOLO 4
Comma 1: Il Gruppo FVG è regolarmente costituito con l’adesione di almeno 15 (quindici) iscritti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6 dello statuto, dei quali almeno 10 (dieci) giornalisti professionali.
Comma 2: Per una più appropriata azione di rappresentanza il Gruppo FVG può organizzarsi in Sezioni provinciali o interprovinciali distaccate in presenza di almeno 10 (dieci) iscritti, dei quali almeno 7 (sette) giornalisti professionali.
Comma 3: Le Sezioni sono rette da un Fiduciario provinciale o interprovinciale nominato dal Consiglio Direttivo, che può essere sostituito qualora nel corso del mandato sopraggiungano motivi che gli impediscano di svolgere l’incarico.
REQUISITI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ARTICOLO 5
Comma 1: Sono Soci ordinari i giornalisti professionali e collaboratori iscritti al Gruppo FVG.
Comma 2: Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci benemeriti i giornalisti professionali e collaboratori che abbiano rispettivamente un minimo di 20 (venti) anni di appartenenza ininterrotta al Gruppo e che abbiamo acquisito particolari titoli di merito nell’ambito della professione; il Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare, in via eccezionale, “Amici dell’USSI” per la particolare attività meritoria nel mondo dello sport anche personaggi non iscritti all’USSI FVG.
ARTICOLO 6
Comma 1: Per l’ammissione a Socio sono richiesti i seguenti requisiti:
- a) essere giornalisti professionali o giornalisti collaboratori, regolarmente iscritti all’Associazione Stampa del Friuli Venezia Giulia ed in regola con il pagamento delle quote annuali della stessa;
- b) esercitare continuativamente e/o prevalentemente l’attività di giornalista sportivo .
Comma 2: I giornalisti sportivi stranieri che vivono anche temporaneamente in Italia per motivi di lavoro possono iscriversi al Gruppo FVG, se competente per territorio, secondo il Regolamento del Consiglio Direttivo nazionale.
Comma 3: Possono iscriversi a Gruppi regionali dell’USSI diversi da quelli delle Associazioni di stampa regionali di appartenenza i giornalisti che operino prevalentemente in regioni diverse da quelle dell’Associazione della Stampa alla quale scelgono di restare iscritti.
Comma 4: E’ fatto divieto di far parte dell’U.S.S.I. per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti da organi di giustizia sportiva. A tal fine la segreteria emetterà apposita attestazione a far data dalla quale
decorre il periodo suindicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
Comma 5.Ogni socio è tenuto ad osservare lo Statuto, così come approvato, nonché i Regolamenti dell’U.S.S.I., emanati od emanandi. Ciascun socio è tenuto a dare attuazione alle deliberazioni e decisioni degli organi associativi, adottate nel rispetto delle specifiche sfere di competenza, oltre che ad adempiere agli obblighi, anche di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni sociali.
ARTICOLO 7
Comma 1: I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa che viene fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo. Detto pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo; dopo tale data sulla quota associativa grava l’indennità di mora in ragione del 10 (dieci) per cento dell’importo non corrisposto.
ARTICOLO 8
Comma 1: Si decade dalla qualità di Socio per:
- a) dimissioni;
- b) il venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 6;
- c) abbandono dell’attività di giornalista sportivo per un periodo superiore a 2 (due) anni;
- d) morosità, che decorre dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello cui le quote associative si riferiscono;
- e) radiazione comminata dagli Organi di giustizia a seguito di gravi violazioni dell’ordinamento sociale.
Comma 2: La perdita della qualità di Socio nel caso di cui al precedente punto c) non opera per coloro che abbiano fatto parte del Gruppo consecutivamente per almeno 15 (quindici) anni e per i Soci collocati in quiescenza, i quali conservano la qualifica di Socio ordinario.
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 9
Comma 1: Sono Organi sociali del Gruppo FVG:
- a) l’Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 10
Comma 1: L’Assemblea degli iscritti è il supremo Organo deliberante del Gruppo FVG ed è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo:
- a) di norma entro il 15 marzo di ogni anno, o quando lo richieda il calendario nazionale per la elezione dei Delegati al Congresso dell’USSI, per l’approvazione della relazione morale e del rendiconto economico consuntivo e preventivo del Gruppo FVG ;
- b) a cadenza quadriennale, entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello dello svolgimento dei Giochi Olimpici estivi, per il rinnovo delle cariche sociali elettive.
Comma 2: La convocazione, da inoltrare in copia anche alla Segreteria dell’USSI, deve essere comunicata ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata con lettera inviata tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail) o, in tutti quei casi nei quali non sia possibile, per posta ordinaria.
Comma 3 L’Assemblea può essere altresì convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o quando ne facciano motivata richiesta scritta almeno un quarto dei Soci iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali sia nei confronti del Gruppo che dell’Associazione Stampa del Friuli Venezia Giulia. In quest’ultimo caso l’Assemblea deve tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
ARTICOLO 11
Comma 1: L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intenderà riunita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La delega non è ammessa.
ARTICOLO 12
Comma 1: L’Assemblea elegge tra i presenti un Presidente ed un Segretario che verbalizzerà la riunione.
Comma 2: L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti.
Comma 3: Le votazioni riguardanti l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Elettorale e dei Delegati del Gruppo FVG al Congresso nazionale dell’USSI sono fatte a scrutinio segreto.
Comma 4: Tutte le altre votazioni sono fatte per alzata di mano, a meno di diversa richiesta da parte dell’Assemblea.
ARTICOLO 13
Comma 1: Sono compiti dell’Assemblea:
- a) eleggere la Commissione Elettorale che dovrà stabilire i criteri e sovrintendere alle operazioni di voto per la elezione delle varie cariche sociali di cui al precedente articolo 9;
- b) eleggere i Delegati al Congresso nazionale dell’USSI;
- c) approvare la relazione morale ed il rendiconto economico, consuntivo e preventivo, del Gruppo FVG;
- d) approvare le modifiche dello Statuto;
- e) deliberare l’eventuale scioglimento del Gruppo FVG;
- f) deliberare su qualunque altro argomento posto all’ordine del giorno.
ARTICOLO 14
Comma 1: La Commissione Elettorale di cui al punto a) del precedente articolo 13 dovrà essere composta da 3 (tre membri), di cui 2 (due) professionali, uno dei quali dovrà fungere da Presidente.
Comma 2: La data fissata per le operazioni di voto dovrà essere stabilita dal Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) e non oltre 30 (trenta) giorni dalla elezione della Commissione Elettorale.
Comma 3: Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e si svolgono orientativamente nell’arco di due giorni negli orari che saranno stabiliti dalla Commissione Elettorale che, per favorire la più ampia partecipazione possibile, potrà decidere di istituire oltre al seggio principale nella città nella quale ha sede il Gruppo FVG anche altre Sezioni elettorali nelle province dove esista una concentrazione significativa di iscritti.
Comma 4: Alla elezione del Presidente del Gruppo FVG concorrono sia i giornalisti professionali che i giornalisti collaboratori; l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, così come l’elezione della Commissione Elettorale avverrà, invece, separatamente per i professionali ed i collaboratori che eleggeranno rispettivamente i nominativi di loro pertinenza. Potranno essere eletti solo coloro che risultavano iscritti al Gruppo FVG al 31 dicembre dell’anno precedente e siano in pari con il pagamento delle quote sociali.
Comma 5: Per il Consiglio Direttivo ogni votante potrà indicare nella scheda un numero di preferenze pari all’80 (ottanta) per cento arrotondato per difetto del numero dei Consiglieri da eleggere per la propria categoria.
Comma 6: Per il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione Elettorale potranno essere espresse, invece, un massimo di 2 (due) preferenze per i giornalisti professionali ed 1 (una) sola preferenza per i collaboratori.
Comma 7: Per ogni carica, compresi i componenti della Commissione Elettorale, verranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevarrà il candidato più anziano per iscrizione al Gruppo FVG e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione all’ Ordine dei Giornalisti e, infine, quello più anziano per età.
PRESIDENTE
ARTICOLO 15
Comma 1: Il Presidente, che dovrà essere inderogabilmente giornalista professionale, è il rappresentante legale del Gruppo FVG nelle sedi e nelle giurisdizioni consentite all’USSI. E’ l’esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che convoca almeno 5 (cinque volte) l’anno e quando ne facciano richiesta scritta almeno 4 (quattro) suoi componenti. Se non vi provvede con la periodicità predetta o sollecitamente dopo averne ricevuta richiesta, uno dei Vicepresidenti può sostituirsi a lui e convocare in sua vece il Consiglio Direttivo.
Comma 2: Il Presidente, o chi per esso, fissa l’ordine del giorno dei lavori consiliari nel quale è tenuto ad inserirvi argomenti indicati anche da un solo Consigliere con richiesta motivata e fatta pervenire almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.
Comma 3: In caso di temporanea assenza o impedimento il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente Vicario.
Comma 4: Il Presidente deve considerarsi decaduto nei casi previsti dagli articoli 8 e 21 del presente Statuto ed in ogni altro caso di suo impedimento permanente. Qualora si verifichi tale circostanza decadono tutti gli Organi sociali che rimarranno in carica solo per l’amministrazione ordinaria sino alle nuove elezioni che dovranno essere indette entro 60 (sessanta) giorni con le modalità di cui ai precedenti articoli 10, 13 e 14. In questo caso l’Assemblea straordinaria per la elezione della Commissione Elettorale sarà convocata dal Vicepresidente vicario
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 16
Comma 1: Il Consiglio Direttivo del Gruppo regionale USSI del FVG “Marco Luchetta” è formato da 9 (nove) membri, di cui 6 (sei) giornalisti professionali e 3 (tre) giornalisti collaboratori.
Comma 2: Non può far parte del Consiglio Direttivo il Socio che rivesta cariche in altro Gruppo di specializzazione riconosciuto dalla FNSI.
Comma 3: Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri: i Vicepresidenti professionali in numero massimo di 2 (due), di cui uno sarà nominato Vicario dal Presidente; un Vicepresidente collaboratore; il Segretario ed il Tesoriere: questi ultimi indifferentemente fra i professionali o i collaboratori.
Comma 4: Alle riunioni del Consiglio partecipano di diritto, con funzione esclusivamente consultiva, il rappresentante dell’Associazione Stampa del Friuli Venezia Giulia e gli iscritti del Gruppo FVG che ricoprano nell’USSI cariche nazionali.
Comma 5: Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 7 (sette) giorni prima con lettera contenente l’ordine del giorno dettagliato, inviata ai Soci tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail) o, in tutti quei casi nei quali non sia possibile, per posta ordinaria. Copia della convocazione deve essere altresì inoltrata alla Segreteria dell’USSI. In caso di particolare e comprovata urgenza il termine predetto è ridotto a 3 (tre) giorni.
Comma 6: Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente. Non è consentita la delega del voto.
Comma 7: Per consultazione e la trattazione di specifici argomenti il Presidente può ammettere ai lavori del Consiglio Direttivo terzi estranei al Consiglio, senza diritto di voto, limitatamente alla discussione degli argomenti per cui sono stati chiamati e per il tempo limitato alla trattazione degli stessi.
Comma 8: Quando lo ritenga opportuno è altresì facoltà del Presidente invitare alle riunioni, senza diritto di voto, i Fiduciari provinciali o interprovinciali. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di parteciparvi, senza diritto di voto.
Comma 9: Qualora un Consigliere collaboratore nel corso del suo mandato venga inserito nell’elenco dei giornalisti professionali verrà sostituito dal primo disponibile dei non eletti della sua categoria e sarà cooptato fra i Consiglieri professionali senza diritto di voto. Allo stesso modo qualora un Consigliere professionale venga inserito nell’elenco dei giornalisti collaboratori sarà sostituito dal primo disponibile dei non eletti della sua categoria e sarà cooptato fra i Consiglieri collaboratori senza diritto di voto.
Comma 10: In caso di assenza non giustificata di un Consigliere a tre riunioni, anche non consecutive, questi decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione in base all’ordine dei non eletti della sua categoria. Altrettanto dicasi in caso di dimissioni, morte o impedimento prolungato di uno o più Consiglieri.
Comma 11: Il Consiglio Direttivo deve ritenersi decaduto, con conseguente necessaria convocazione dell’Assemblea straordinaria per procedere alle nuove elezioni di tutti gli Organi sociali, qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare la metà più uno dei suoi componenti.
ARTICOLO 17
Comma 1: Sono Compiti del Consiglio Direttivo:
- a) perseguire gli scopi fissati dall’articolo 3;
- b) vigilare sull’osservanza, da parte di tutti i Soci, del presente Statuto;
- c) stabilire ogni anno l’ammontare delle quote sociali ed esigerne il pagamento da parte degli iscritti. Una parte della quota sociale di ogni iscritto dovrà essere versata all’USSI nella misura stabilita dal Consiglio direttivo nazionale, e nei tempi previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell’USSI;
- d) predisporre le relazioni ed i rendiconti economici, preventivi e consuntivi da presentare per l’approvazione all’Assemblea annuale;
e)deliberare le ammissioni dei nuovi Soci e le cessazioni di appartenenza al Gruppo FVG. Ogni deliberazione relativa alla iscrizione di nuovi Soci deve essere fatta pervenire ufficialmente alla Segreteria dell’USSI nazionale con il timbro e la firma del Presidente del Gruppo e con il timbro e la firma dell’Associazione Stampa regionale comprovante la regolarità della posizione del nuovo Socio. Soltanto dopo il ricevimento di detta comunicazione la Segreteria dell’USSI provvederà al rilascio della relativa tessera personale;
f)nominare i Soci benemeriti di cui al precedente articolo 5;
- g) deliberare sulla convocazione delle Assemblee;
- h) conservare per almeno 10 (dieci) anni i rendiconti economici, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.
COMITATO DI PRESIDENZA
ARTICOLO 18
Comma 1: Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza.
Comma 2: Ad esso il Consiglio Direttivo può delegare, ai fini di immediata esecutività e realizzazione, proprie funzioni per l’attuazione di deliberazioni consiliari.
Comma 3: In situazioni di particolare urgenza il Comitato esercita i poteri deliberanti che sono propri del Consiglio Direttivo riferendone però a quest’ultimo nella prima seduta Consiliare per la necessaria ratifica.
Comma 4: Il Comitato, convocato dal Presidente almeno 2 (due) giorni prima, è validamente costituito con l’intervento di almeno 3 (tre) componenti e decide a maggioranza di due terzi degli intervenuti.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO 19
Comma 1: Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 (tre) membri effettivi, di cui 2 (due) giornalisti professionali ed 1 (un) giornalista collaboratore che non ricoprano la stessa carica nell’Associazione Stampa del Friuli Venezia Giulia o in altro Gruppo di specializzazione riconosciuto dalla FNSI.
Comma 2: L’Assemblea elegge inoltre 1 (uno) supplente professionale ed 1 (uno) collaboratore, destinati a sostituire il Revisore effettivo della stessa categoria di appartenenza in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
Comma 3: Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere adeguata e comprovata competenza.
Comma 4: Il Collegio, nella prima riunione, nomina il Presidente fra i professionali eletti.
Comma 5: Il Revisore dimissionario o impossibilitato a svolgere la carica è sostituito dal Supplente il quale, a sua volta, viene rimpiazzato dal primo dei non eletti nella categoria di appartenenza. Nel caso in cui ciò non sia possibile si provvede all’integrazione alla prima Assemblea utile.
Comma 6: I Revisori hanno il compito di vigilare sulla regolare tenuta dell’amministrazione e della contabilità del Gruppo FVG, oltre che sulla osservanza degli adempimenti eventualmente imposti da norme di legge.
Comma 7: In tutti i casi in cui il Collegio rilevi inadempienze ed irregolarità è tenuto a richiedere la convocazione del Consiglio, che dovrà essere riunito dal Presidente con la massima sollecitudine possibile.
CARICHE E LORO DURATA
ARTICOLO 20
Comma 1: Possono concorrere alle cariche elettive del Gruppo FVG tutti i Soci di cui ai precedenti articoli 5 e 6 che:
- a) siano cittadini italiani e maggiorenni;
- b) non abbiano riportato condanne penali definitive, per reati non colposi, a pene detentive con durata superiore ad 1 (uno) anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai Pubblici Uffici superiore ad 1 (uno) anno.
- c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o di Organismi internazionali sportivi riconosciuti;
- d) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterino prestazioni fisiche nelle attività sportive.
Comma 2: Le cariche sono rinnovabili ed hanno durata quadriennale in coincidenza con i Giochi olimpici estivi.
Comma 3: Esse non danno diritto a compensi di sorta, a nessun titolo, ma soltanto al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute nell’esecuzione di uno specifico mandato affidato agli eletti dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
Comma 4: Il Presidente del Gruppo FVG potrà restare in carica al massimo per tre mandati consecutivi a decorrere dalla prima Assemblea elettiva successiva all’approvazione del presente Statuto.
INCOMPATIBILITA’
ARTICOLO 21
Comma 1: Tutte le cariche sociali sono incompatibili fra loro; le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
Comma 2: Chiunque venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità è tenuto, entro 15 giorni dal verificarsi dalla stessa, a comunicare al Consiglio la carica che intende occupare per il futuro rinunciando all’altra.
Comma 3: Nel caso di mancato rispetto di tale termine sarà ritenuto decaduto di diritto dalla carica assunta posteriormente.
CONTROVERSIE
ARTICOLO 22
Comma 1: Per qualsiasi controversia gli iscritti al Gruppo FVG si rimettono in primo grado al Collegio dei Probiviri dell’Associazione Stampa del Friuli Venezia Giulia ed in secondo grado al Collegio dei probiviri della FNSI.
FONDO COMUNE – BILANCIO
ARTICOLO 23
Comma 1: Il Fondo comune è costituito:
- a) da tutti i beni mobili e immobili appartenenti al Gruppo FVG;
- b) dai contributi degli iscritti e dalle elargizioni di terzi, Enti pubblici e privati;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il Fondo.
Comma 2: L’anno sociale del Gruppo FVG ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
SEDE
ARTICOLO 24
Comma 1: La sede istituzionale del Gruppo FVG è posta nella stessa sede dell’Associazione Stampa del Friuli Venezia Giulia. Tuttavia il Consiglio Direttivo del Gruppo FVG, su indicazione del Presidente, può stabilire una sede operativa diversa per esigenze di natura funzionale.
STATUTO E LE SUE MODIFICHE
ARTICOLO 25
Comma 1: Il presente Statuto è formulato in termini compatibili con quello dell’USSI nazionale e quello dell’Associazione Stampa del Friuli Venezia Giulia.
Comma 2: Per diventare esecutive, le eventuali successive proposte di modifica o di integrazione che saranno presentate dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvate dall’Assemblea straordinaria del Gruppo FVG con la maggioranza dei due terzi dei Soci partecipanti in regola con il pagamento delle quote.
SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO USSI DEL F.V.G.
“MARCO LUCHETTA”
ARTICOLO 26
Comma 1: L’eventuale scioglimento del Gruppo FVG deve essere deliberato da un’Assemblea convocata in via straordinaria con la maggioranza di quattro quinti dei Soci presenti ed aventi diritto al voto.
Comma 2: Lo stesso quorum è richiesto per la valida costituzione dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.
Comma 3: Con la stessa maggioranza sono nominati i liquidatori e viene stabilita la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo che dovrà essere devoluto obbligatoriamente ad altre Associazioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito il parere di eventuali Organismi di controllo e fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 27
Comma 1: Per quanto non contemplato nel presente Statuto operano le norme statutarie ed il Regolamento di attuazione dell’USSI, della FNSI e dell’Associazione Stampa del Friuli Venezia Giulia.
NOTA CONCLUSIVA
Il presente Statuto recepisce nella forma dovuta quanto già approvato all’unanimità dall’Assemblea straordinaria del Gruppo FVG che si è tenuta a Trieste il 26 febbraio 2013.
Viene allegata copia dell’atto costitutivo del Gruppo che fa parte integrante del presente Statuto.
Il presidente Il presidente
del G.R.USSI FVG dell’Associazione Stampa
“Marco Luchetta” del Friuli Venezia Giulia
Piero Micoli Carlo Muscatello